Regolamento del Diabete Forum - DF

Approvato dai soci fondatori il 10/06/2006 - Ferrara
Ultimo aggiornamento Assemblea Straordinaria del 5 luglio 2009 - Bologna

Parte I - Adesioni – Conferme – Quote associative

Art. 1- 

In riferimento all’Art. 8 dello Statuto, tutte le Organizzazioni che intendono aderire al DF, devono inoltrare ri­chiesta scritta, su modulo opportunamente predisposto dal consiglio direttivo, al Presidente del DF, il quale e’ tenuto ad istruire le pratiche necessarie.
Tale richiesta dovrà risultare deliberata, evidenziandone le motivazioni, dall’Organo esecutivo dell’Organizzazio­ne richiedente.
Il modulo conterrà tutte le richieste idonee a identificare e valutare in modo univoco e chiaro l’organizzazione richiedente, ad esso dovranno essere allegati i documenti in esso specificati.
Il Consiglio Direttivo esaminata la documentazione prodotta, può, in via provvisoria, ammettere l’adesione dell’Organizzazione; sarà altresì cura del Consiglio Direttivo, chiederne l’ammissione definitiva, all’Assemblea, nella sua prima riunione.

Art. 2- 

Ogni Associazione/Organizzazione già aderente, comunica al DF entro il 15 Dicembre dell’anno in corso, la volontà di aderire al Coordinamento DF anche per l’anno successivo.
Qualora entro 30 gg. non pervengano comunicazioni da parte delle Organizzazioni, vale il silenzio assenso.

Art. 3- 

La quota di adesione viene concordata a partire dall’anno 2010 in:
· € 50,00 per le Associazioni di primo Livello
· € 50,00 per le Organizzazioni di secondo Livello
Tale importo può essere modificato secondo un deliberato del Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea Generale, come previsto all’Art. 6 comma a. dello Statuto

Art. 4- 

Entro il mese di Febbraio, tutte le Organizzazioni che hanno confermato la loro adesione, sono tenute al paga­mento della quota annuale di adesione.
Eventuali ritardi, e/o impossibilità dovranno essere comunicati in tempo utile alla Presidenza del DF, sarà com­pito del Consiglio Direttivo, esaminare e pronunciarsi sui documenti giustificativi prodotti.

Art. 5- 

Il mancato pagamento della quota associativa entro la data stabilita, comporta per ogni Organizzazione:
a - La perdita del diritto di partecipazione, a qualsiasi titolo, alle assemblee del DF.
b - Alla sospensione di qualsiasi diritto derivante dalla adesione al DF.
Tali diritti permangono preclusi, fino a che non avverrà il pagamento della quota annuale di adesione.
Il mancato versamento della quota annuale di adesione, per consecutivi due anni, può comportare per l’Orga­nizzazione, come previsto dall’Art.12 dello Statuto, l’esclusione dal DF.

Parte II - Comunicazioni – Modalità invio e conferme ricevimento

Art. 6- 

Tutte le Associazioni/Organizzazioni già aderenti o che intendono aderire, al DF., sono tenute alla comunicazione scritta dei nominativi, con relativi recapiti telefonici ed e-mail di tutti i componenti in carica negli organi esecutivi della stessa Associazione/Organizzazione.
Ciò dovrà avvenire contestualmente all’atto della richiesta di adesione e dovranno essere aggiornati e/o confermati annualmente utilizzando il Modello 2AD0L2009.

Art. 7- 

Le Organizzazioni aderenti, in previsione di loro Assemblee Generali sono invitate a darne comunicazione, in tempo utile, alla Presidenza del DF, il Consiglio Direttivo pur non essendone vincolato ha la facoltà discrezio­nale di partecipare tramite un suo delegato.

Art. 8- 

Per tutte le convocazioni e/o comunicazioni che devono essere garantite del regolare ricevimento esse devono ssere fatte con almeno una delle seguenti regole:

  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
  • a mezzo telegramma
  • a mezzo posta elettronica con notifica di lettura
  • a mezzo telefax, con allegato conferma di invio e risultato Ok

Parte III – Organizzazioni: compiti e rappresentatività

Art. 9- 

Nel rispetto degli obiettivi che Diabete Forum si è dato fino dalla sua costituzione vengono istituite due sezioni una che si occupa in prevalenza del “Diabete Giovanile” (in età evolutiva) ed una che si occupa prevalentemente del “Diabete dell’Adulto” per ciascuna delle quali all’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice-Presidente con l’incarico di coordinare a livello nazionale le attività di competenza in collaborazione con la Presidenza.
Ciascuno nel proprio settore di competenza, può attivare gruppi di lavoro che si occupi di temi specifici concordati in ambito del Consiglio Direttivo.
Tutti gli elaborati prodotti, dovranno essere portati a conoscenza ed alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo prima di essere proposti alla ratifica dell’Assemblea Generale che stabilirà il percorso migliore per richiederne l’attivazione alle Istituzioni individuate.
In caso di urgenze particolari, e/o condizioni che necessitino di approvazioni in tempi rapidi per il loro corretto utilizzo la ratifica dell’Assemblea Generale, può essere sostituita da un indagine effettuata tramite la Mailing-List con notifica di lettura e risposta con parere che, nel caso di non risposta entro i termini richiesti, viene considerata positiva in considerazione del silenzio assenso.

Art. 10- 

Tutte le Associazioni di primo livello e/o Organizzazioni di secondo livello devono adoperarsi per costituire delle Organizzazioni di 2° livello in ciascuna regione, ove non disponibili coinvolgendo tutte le associazioni del territorio senza discriminazioni ne giovani e adulti ne di appartenenza ad altre realtà nazionali come previsto dagli obiettivi del DF.
In occasione di Assemblea del DF, ogni Associazione/Organizzazione dovrà effettuare regolare iscrizione con verifica della presenza del rappresentante ufficiale o consegnare al Presidente l’eventuale delega con i dati del delegato, in caso di indisponibilità a partecipare dovrà darne comunicazione tempestiva confermando l’eventuale delega al secondo livello cui aderisce ed al quale ha confermato la propria delega all’atto dell’iscrizione.
Le Associazioni di primo livello sono rappresentate da una persona con un voto.
Le Organizzazioni di secondo livello sono rappresentate da una persona con un voto, il rappresentante dell’Organizzazione di secondo livello, oltre al voto di sua spettanza ha diritto ad un numero di voti pari alle organizzazioni di primo livello aderenti che non possono essere presenti di persona, e dalle quali ha ricevuto regolare delega all’atto dell’iscrizione.
Una Organizzazione di secondo livello non può farsi rappresentare in Assemblea, da altre Organizzazioni.

Art. 11- 

Tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti devono trasmettere al Presidente del DF entro il 30 aprile di ogni anno i se­guenti documenti: la Scheda di aggiornamento annuale relativa all’anno precedente (Modello 2AA0L2009) e relativi allegati.

Parte IV - Gestione amministrativa

Art. 12- 

Il Tesoriere ed il Presidente con firma disgiunta, possono prelevare dai conti del DF somme di danaro occorrenti per l’ordinaria gestione del DF, anche in assenza di delibera del C.D., purché esista un carattere di urgenza e l’importo non superi i 1000,00 (Mille/00) Euro.
In tutti gli altri casi possono effettuare prelevamenti o emettere assegni, soltanto previa delibera del C.D.
In ogni caso comunque, tutte le spese dovranno essere supportate da documenti giustificativi.
Per quanto riguarda i rimborsi ai membri degli organi del DF e delle eventuali commissioni vengono concordati con le seguenti regole:

  • Per spostamenti in aereo, è previsto il rimborso dell’intero biglietto di classe turistica.
  • Per spostamenti in treno, è previsto il rimborso dell’intero biglietto di seconda classe.
  • Per spostamenti in auto è previsto il rimborso a costo chilometrico attualmente pari ad Euro 0,26 più il rimborso degli scontrini autostradali. Tale importo può essere modificato secondo un deliberato del Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea Generale.
  • Per spostamenti in Taxi, il rimborso dello scontrino.
  • Sono inoltre rimborsabili spese di vitto e alloggio, sempre che siano appositamente deliberate dal C.D. che le ritiene necessarie.

Tutti i rimborsi devono essere richiesti su appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo corredati dei relativi documenti giustificativi (in ORIGINALE), tali rimborsi vengono di norma effettuati ogni trimestre, in caso di spese elevate tale tempo può essere ridotto.
Il DF, in funzione delle risorse disponibili, e/o dedicate potrà finanziare progetti presentati dalle organizzazioni aderenti.

Parte V - Collaborazioni nomine e compiti

Art. 13- 

Il Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art.17 comma h dello Statuto, è l’Organo delegato alla nomina della “Commissione Elettorale, la cui composizione ed i cui compiti sono definiti all’Art. 24 dello Statuto. Detta nomi­na viene fatta in occasione dell’Assemblea che prevede all’O.d.G. l’elezione degli Organi del DF.
La scelta dei componenti di tale commissione deve essere fatta, sentendo le disponibilità delle varie organizza­zioni, tenendo presente che:

  • le persone prescelte devono essere state presentate dalle Organizzazioni di appartenenza, con documento scritto e firmato che ne attesti la serietà e l’affidabilità.
  • non devono essere state proposte, come candidati per nessun organo per cui è prevista l’elezione
  • preferibilmente dovrebbero esse scelti tra i soci dell’Organizzazione ospitante l’Assemblea.

Tale Commissione è preposta all’accettazione delle proposte di candidatura pervenute dalle varie Organizzazio­ni su moduli appositamente predisposti dal Consiglio Direttivo, tale accettazione è da considerarsi valida, previa verifica da parte della Commissione Elettorale, della corretta e completa compilazione del modulo, a firma del Presidente della Organizzazione proponente.

Art. 13a- 

Il Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 17 al comma i dello Statuto DF, è l’organo predisposto per la no­mina del “Comitato Tecnico Scientifico” i cui compiti e le modalità di collaborazione sono specificati all’Art. 25 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo, per la composizione si avvarrà di personale medico e ricercatori che abbiano esperienza sia in campo diabetologico, che in altre discipline di carattere sanitario, e tecnici professionisti.
Tutte le Organizzazioni aderenti, possono partecipare alla composizione di detto Comitato, segnalando o facen­do pervenire alla Presidenza del DF nominativi di eventuali loro collaboratori, o persone comunque conosciute e qualificate per l’impegno che gli stessi garantiranno con lettera di disponibilità.
Il “Comitato Tecnico Scientifico”, collabora con il Consiglio Direttivo nella elaborazione e nell’approfondimento dei programmi di attività, tale collaborazione ha un carattere puramente consultivo non decisionale.
Spetta al Con­siglio Direttivo indicarne gli argomenti e i temi, che dovranno essere oggetto di studio e di approfondimento. Il Comitato Tecnico Scientifico é convocato dal Presidente del DF il quale ne é anche il coordinatore, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio medesimo, che ne indicheranno gli argomenti specifici, da porsi all’Ordine del giorno della relativa convocazione.
La convocazione, sarà effettuata dal Presidente del DF, con le modalità indicate nell’Art. 8 del regolamento.

Parte VI - Regole comportamentali generali

Art. 14- 

Durante i lavori assembleari, le Organizzazioni sono tenute ad osservare gli argomenti posti all’Ordine del giorno. Tutti i rappresentanti o delegati, hanno il diritto di espressione, sia di consenso che di dissenso, compatibil­mente con il tempo loro assegnato; tutti sono tenuti a mantenere comportamenti e atteggiamenti rispettosi nei confronti del Coordinamento e delle sue componenti.
Saranno da evitare, se non poste all’Ordine del giorno, o attinenti all’argomento in discussione, azioni e atteggia- menti propagandistici nei confronti di altre istituzioni anche similari.

Art. 15- 

Le Organizzazioni, su delibera del proprio Organo Direttivo, possono richiedere l’intervento di DF, per azioni comuni verso Enti pubblici e privati, o per dirimere confitti o altre problematiche.

Art. 16- 

In caso di recessione o esclusione dal DF, come previsto dagli Artt. 11 e 12 dello Statuto, l’Organizzazione non può vantare nessun diritto nei confronti del DF, ne pretendere la restituzione, anche parziale, della quota di adesione.

Art. 17- 

Le Organizzazioni aderenti, debbono attivarsi ad esporre il simbolo del DF e/o la frase: Aderente a DIABETE FORUM, sia sulla loro carta intestata, sia e soprattutto in occasione di manifestazioni locali, evidenziandone la loro adesione.

Art. 18- 

Le Organizzazioni aderenti al DF e iscritte ad altre Organizzazioni a livello Nazionale, sono invitate a comunicare eventuali informazioni da queste ultime prodotte, le quali abbiano un carattere e una particolare rilevanza, di ordine legislativo, normativo e scientifico.
Tali informazioni, dovranno essere inviate alla Presidenza del DF, il quale, previo parere del Consiglio Direttivo, provvederà a darne divulgazione a tutte le Organizzazioni aderenti.

Art. 19- 

Il Consiglio Direttivo può modificare e/o integrare il presente regolamento, previa deliberazione di una Assem­blea del DF, anche se non appositamente convocata, purché siano portati in tempo utile, alla conoscenza delle Associazioni/Organizzazioni aderenti, ed inseriti nell’apposito Ordine del giorno, gli articoli che si intendono modificare e/o aggiungere.

  Data di compilazione                                                     Firma
        del Presidente

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